Lavorare a domicilio
Scritto da Moise   
Lunedi 26 Ottobre 2009 09:37

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23. Come comportarsi sotto l'aspetto fiscale?

Premessa: è responsabilità del VIP informarsi e conformarsi alla legislazione fiscale vigente nel porprio Paese di Residenza e noi come VIP non possiamo fornire consulenza di tipo fiscale.

Ogni informazione in materia fiscale eventualmente fornita da un VIP non deve essere mai intesa come consulenza legale o fiscale. E' sempre opportuno rivolgersi al proprio consulente fiscale per ottenere risposta a quesiti specifici sulla propria posizione fiscale.

Come puoi immaginare, la panoramica relativa agli aspetti fiscali dei vari Paesi del mondo dove il DHS Club opera, sarebbe inevitabilmente incompleta: la legislazione e le norme in materia dei vari Paesi sono infatti soggette a continue modifiche. Pertanto, sia il DHS che i suoi VIP non possono garantire e non possono essere responsabili dell'accuratezza o completezza delle informazioni fornite in materia e dei risultati o delle conseguenze legate all'uso di eventuali informazioni fornite di propria iniziativa dai Membri del DHS Club.

Per consulenze in materia fiscale o per ottenere risposta a quesiti tecnici sulla propria posizione fiscale, si invita chiunque lo ritenga utile o quando sarà necessario a rivolgersi al proprio consulente fiscale.

Come indicazione di massima, si può riferire quanto è stato consigliato ad alcuni VIP dai propri consulenti in materia, e cioè di inserire nel modello della dichiarazione dei redditi annuali, nella casella "redditi diversi" il totale annuo dei redditi percepiti dal DHS Club senza necessità di aprire una partita IVA. Sappi che dal tuo VIP Contro Center (Pannello di controllo dell'attività dei VIP) potrai mensilmente stampare il dettaglio dei redditi mensili percepiti, che potrai eventualmente archiviare per gli usi che riterrai opportuni. La tua attività DHS Club si ritiene possa venire inquadrata quale "collaborazione meramente occasionale".

Da varie fonti apprendiamo che:

Il profilo previdenziale delle prestazioni meramente occasionali è regolato dall'art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, che stabilisce l'obbligo di versamento contributivo quando, nel corso dell'anno solare (da 1/1 a 31/12), il collaboratore superi la soglia di Euro 5.000,00 di reddito dalle prestazioni meramente occasionali. Tale soglia deve essere considerata una vera e propria soglia di esenzione (in pratica se nell'anno il reddito sarà di 6.000 Euro i contributi verranno versati su 1.000 Euro).

 

 

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Ultimo aggiornamento Lunedi 26 Ottobre 2009 09:37

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